Titolo IV
Art. 36
In vigore dal 18 ago 1993
Per l'attuazione dei programmi di ricerca finalizzata gli istituti di diritto pubblico hanno facoltà di conferire incarichi, con contratto a termine di durata non superiore a quella del programma, a personale di ricerca e a personale tecnico altamente specializzato, anche di cittadinanza straniera.
Il contratto non dà luogo a rapporto di impiego; esso è incompatibile con ogni rapporto di lavoro dipendente e con il godimento di borse di studio e di ricerca.
Incarichi a termine possono essere conferiti anche al personale docente o dipendente dallo Stato o da enti pubblici, con il consenso dell'amministrazione di appartenenza. In tal caso detto personale è collocato in aspettativa senza assegni per la durata dell'incarico.
Il relativo periodo è considerato quale servizio valido a tutti gli effetti.
Note all'articolo
- Il D.LGS. 30 giugno 1993, n. 269, ha disposto (con l'art. 8, commi 1 e 2) che e' abrogato il D.P.R. 31 luglio 1980, n. 617, con efficacia a decorrere dalla entrata in vigore dei regolamenti previsti dal predetto decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-31;617#art-36