Titolo V

Art. 41

In vigore dal 18 ago 1993
Gli attuali organi di amministrazione degli istituti con personalità giuridica di diritto pubblico restano in carica fino alla nomina dei nuovi consigli di amministrazione, che deve avvenire entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro sessanta giorni da tale ultima data, gli attuali consigli di amministrazione debbono individuare gli organi o gli enti competenti a designare i membri di cui al precedente , n. 8), dandone immediata comunicazione al Ministero della sanità; scaduto infruttuosamente il predetto termine, alla individuazione provvede direttamente il Ministero della sanità.

Note all'articolo

  • Il D.LGS. 30 giugno 1993, n. 269, ha disposto (con l'art. 8, commi 1 e 2) che e' abrogato il D.P.R. 31 luglio 1980, n. 617, con efficacia a decorrere dalla entrata in vigore dei regolamenti previsti dal predetto decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-31;617#art-41

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Art. 41 Ordinamento, controllo e finanziamento degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (art. 42, settimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833). | Portale Normativo