Titolo V
Art. 44
In vigore dal 18 ago 1993
I nuovi regolamenti organici del personale degli istituti con personalità giuridica di diritto pubblico debbono, in particolare, prevedere, in relazione alle caratteristiche ed alle esigenze di ciascun istituto, l'ordinamento dei servizi, la determinazione e l'articolazione dei ruoli, la consistenza organica di ciascun ruolo e qualifica o articolazione corrispondente, il numero degli addetti ai servizi; distinti per ruoli e per qualifiche in base alle attribuzioni funzionali dei servizi stessi, le funzioni del direttore scientifico, la disciplina dei concorsi di ammissione e della progressione in carriera, con particolare riguardo ai requisiti di ammissione, ai criteri di valutazione dei titoli, alla composizione delle commissioni esaminatrici ed alle procedure concorsuali. I regolamenti debbono altresì contenere apposite tabelle di equiparazione delle categorie del personale di ricerca a quelle del personale di assistenza, particolarmente ai fini dell'ammissione in servizio, della progressione di carriera e del trattamento economico.
Note all'articolo
- Il D.LGS. 30 giugno 1993, n. 269, ha disposto (con l'art. 8, commi 1 e 2) che e' abrogato il D.P.R. 31 luglio 1980, n. 617, con efficacia a decorrere dalla entrata in vigore dei regolamenti previsti dal predetto decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-31;617#art-44