Titolo IV
Art. 37
In vigore dal 18 ago 1993
Con deliberazione del consiglio di amministrazione i dipendenti degli istituti con personalità giuridica di diritto pubblico possono essere trasferiti, a domanda, ad altro istituto operante nel medesimo settore, previa intesa tra gli istituti stessi. Il personale degli istituti medesimi può altresì essere trasferito a domanda e compatibilmente con le esigenze di servizio nei ruoli nominativi regionali, con l'osservanza delle apposite procedure contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.
Può essere altresì disposto, con il consenso dell'interessato, il comando del personale presso altro istituto operante, nel medesimo settore, che abbia la relativa disponibilità nell'organico, per un periodo non superiore ad un anno, prorogabile una sola volta per uguale durata.
Alla spesa per il personale comandato provvede direttamente ed a proprio carico l'istituto che fruisce del comando.
Nel nuovo istituto i dipendenti trasferiti o comandati ricoprono qualifiche analoghe a quelle che ricoprivano nell'istituto di provenienza.
Il posto del dipendente comandato non può essere coperto dall'istituto di appartenenza per concorso, trasferimento od altro comando.
Note all'articolo
- Il D.LGS. 30 giugno 1993, n. 269, ha disposto (con l'art. 8, commi 1 e 2) che e' abrogato il D.P.R. 31 luglio 1980, n. 617, con efficacia a decorrere dalla entrata in vigore dei regolamenti previsti dal predetto decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-31;617#art-37