Titolo IV
Art. 33
In vigore dal 18 ago 1993
Salvo quanto disposto dagli articoli seguenti, al personale degli istituti con personalità giuridica di diritto pubblico si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate per il personale delle unità sanitarie locali dal decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, con obbligo del tempo pieno per i sanitari assunti successivamente al termine di cui al seguente .
Note all'articolo
- Il D.LGS. 30 giugno 1993, n. 269, ha disposto (con l'art. 8, commi 1 e 2) che e' abrogato il D.P.R. 31 luglio 1980, n. 617, con efficacia a decorrere dalla entrata in vigore dei regolamenti previsti dal predetto decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-31;617#art-33