Art. 6
In vigore dal 19 ott 1980
Dopo l'art. 498, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, è inserito il seguente nuovo articolo relativo all'istituzione della seconda scuola di specializzazione in oftalmologia:
Seconda scuola di specializzazione in oftalmologia
Art. 499.- La seconda scuola di specializzazione in oftalmologia ha sede presso l'istituto di clinica oculistica.
Il numero degli allievi è di otto per anno di corso e complessivamente di trentadue iscritti per l'intero corso di studi.
Per quanto riguarda la direzione della scuola, la durata del corso, i titoli di ammissione, l'ordinamento degli studi ed ogni altra norma si rimanda all'ordinamento della prima scuola di specializzazione in oftalmologia (articoli 495-498).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-06-20;593#art-6