Art. 1

In vigore dal 19 ott 1980
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Roma e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nei suoi pareri; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Veduto il parere della sezione prima del Consiglio di Stato n. 1902/74 del 14 febbraio 1975; Considerato che non appare opportuno, al momento, procedere ad una generale revisione delle norme statutarie di tutti gli atenei relative alla direzione delle scuole di specializzazione e perfezionamento e degli istituti nonché delle scuole dirette a fini speciali, attualmente affidata esclusivamente ai professori di ruolo o fuori ruolo, in attesa del provvedimento relativo allo stato giuridico del personale docente; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: . Lo statuto dell'Università di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474 e 475, riguardanti le norme generali per le scuole di specializzazione in medicina e chirurgia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti: Art. 467. - Le scuole di specializzazione hanno lo scopo di approfondire dal punto di vista scientifico e pratico la preparazione dei laureati nei confronti delle singole branche della medicina, e di conferire diplomi che abilitino al particolare esercizio della medesima con la qualifica di specialista, a norma dell'art. 178 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592. Art. 468. - La sede di ogni scuola di specializzazione è indicata nello statuto di ciascuna di esse. Art. 469. - Gli insegnamenti di ciascuna scuola di specializzazione sono propri della scuola stessa, secondo lo statuto redatto in accordo con quelli delle analoghe scuole esistenti presso le altre università italiane ed approvate dai competenti organi ministeriali. Art. 470. - La scuola è diretta da un professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia oggetto della specializzazione ovvero, quando ciò non sia possibile, da un professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. La nomina viene fatta dal rettore per un triennio su designazione del consiglio di facoltà ed è rinnovabile. Art. 471. - Il direttore della scuola, su conforme parere del consiglio della facoltà, può proporre che un insegnante della scuola assuma le funzioni di vice direttore con l'incarico di coadiuvarlo o di sostituirlo ed alla nomina provvede il rettore. Art. 472. - Gli insegnanti di ciascuna scuola sono proposti annualmente dal direttore, sentito il consiglio della scuola costituito da tutti gli insegnanti dell'anno in corso, che può scegliere tra i professori di ruolo o fuori ruolo, tra gli aiuti e gli assistenti e fra tutti i cultori di riconosciuta competenza nelle rispettive specialità. Tali proposte sono subordinate all'approvazione del consiglio di facoltà ed alle nomine provvede il rettore. Non possono essere affidati ad uno stesso docente e per lo stesso anno accademico più di quattro diversi insegnamenti nella stessa scuola o in differenti scuole. Qualora però uno stesso insegnamento esista in più scuole, con identica o simile denominazione ma con uguale contenuto disciplinare, possono essere tenuti dallo stesso docente corsi d'insegnamento comuni a più scuole. In ogni caso la somma totale di ore di lezioni impartite in uno stesso anno accademico dallo stesso docente non può superare il limite di sessanta ore. Art. 473. - L'attività didattica delle scuole è programmata dal consiglio della scuola, che si compone di tutti i professori che vi insegnano ed è presieduta dal direttore della scuola. Art. 474. - Possono iscriversi alle scuole di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia, salvo diverse indirizzo. È richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente che rappresenta titolo comunque indispensabile per essere ammessi agli esami di profitto. L'ammissione alle scuole è subordinata ad un concorso, per titoli ed esami, secondo norme comuni fissate dal consiglio di facoltà. Per ogni scuola è fissato il numero massimo di specializzandi, stabilito in base alla recettività ed alle attrezzature didattiche, di laboratorio e cliniche a disposizione della scuola. Non possono essere concesse abbreviazioni di corso. Art. 475. - La frequenza ai corsi è obbligatoria. Al termine del corso di studi, per il conseguimento del diploma, gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella discussione di una tesi scritta su un argomento attinente alla specializzazione ed, eventualmente, in una prova pratica. A coloro che abbiano superato l'esame di diploma viene rilasciato un diploma di specialista.
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