Art. 10
In vigore dal 19 ott 1980
Gli articoli 533, 534, 535, 536 e 537, relativi alla scuola di specializzazione in medicina interna, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:
Scuola di specializzazione in medicina interna (due scuole)
Art. 533. - Sono istituite due scuole di specializzazione in medicina interna; la prima scuola ha sede presso la cattedra di clinica medica generale e terapia medica I e la seconda scuola presso la cattedra di clinica medica generale e terapia medica II. Le scuole conferiscono il diploma di specialista in medicina interna.
La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in assenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
Art. 534. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.
La durata del corso di studi è di cinque anni e non è suscettibile di abbreviazione.
Il numero complessivo degli allievi da ammettere a ciascuna scuola è stabilito in:
cento specializzandi (venti per anno di corso) per la prima scuola;
quaranta specializzandi (Otto per anno di corso) per la seconda scuola.
L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.
Art. 535. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
1) malattie infettive, disreattive e del sangue;
2) istituzioni di terapia;
3) anatomia ed istologia patologica (biennale: 1° corso);
4) clinica medica generale e terapia medica (quinquennale: 1° corso).
2° Anno:
5) malattie dell'apparato cardiovascolare;
6) microbiologia e sierologia;
7) chimica clinica;
8) anatomia ed istologia patologica (biennale: 2° corso);
9) clinica medica generale e terapia medica (quinquennale: 2° corso).
3° Anno:
10) malattie dell'apparato digerente;
11) malattie renali;
12) clinica medica generale e terapia medica (quinquennale: 3° corso).
4° Anno:
13) malattie dell'apparato respiratorio;
14) malattie del sistema nervoso;
15) clinica medica generale e terapia medica (quinquennale: 4° corso).
5° Anno:
16) malattie del ricambio;
17) malattie delle ghiandole endocrine;
18) clinica medica generale e terapia medica (quinquennale: 5° corso).
Il direttore della scuola ha la facoltà di inserire uno o più insegnamenti complementari nei vari anni di corso di specializzazione scelti fra i seguenti:
1) parassitologia medica;
2) genetica medica;
3) semeiotica dermatologica;
4) radiologia;
5) semeiotica oculistica;
6) semeiotica ginecologica.
Art. 536. - Tutti gli insegnamenti sono dimostrativi e accompagnati da esercitazioni pratiche.
La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono l'attestazione di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame.
Art. 537. - Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno.
Per le materie a corso pluriennale l'esame è sostenuto alla fine dei corsi medesimi.
Al termine del corso di studi, per il conseguimento del diploma di specialista in medicina interna, gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento di carattere internistico.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-06-20;593#art-10