Art. 8
In vigore dal 19 ott 1980
Gli articoli 519, 520, 521 e 522, relativi alla scuola di specializzazione in clinica pediatrica, che muta la denominazione in pediatria, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:
Scuola di specializzazione in pediatria
Art. 519. - La scuola di specializzazione in pediatria ha sede presso la clinica pediatrica e conferisce il diploma di specialista in pediatria.
La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
Art. 520. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.
La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazioni.
Il numero massimo degli allievi è di diciannove per anno di corso, e complessivamente di settantasei per l'intero corso di studi.
L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.
Art. 521. - Le materie d'insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
1) genetica;
2) auxologia;
3) alimentazione;
4) epidemiologia;
5) malattie infettive;
6) clinica pediatrica I.
2° Anno:
7) radiologia;
8) legislazione del minore;
9) organizzazione sanitaria;
10) psicologia pediatrica;
11) oculistica ed ortottica
12) otorino e foniatria;
13) odonto;
14) neonatologia I;
15) chirurgia pediatrica I;
16) pediatria preventiva e sociale I;
17) clinica pediatrica II.
3° Anno:
18) neurologia;
19) psichiatria infantile;
20) nefrologia ed urologia;
21) ginecologia pediatrica;
22) neonatologia II;
23) chirurgia pediatrica II;
24) pediatria preventiva e sociale II;
25) cardiologia I;
26) endocrinologia I;
27) ematologia I;
28) immunologia;
29) gastroenterologia I;
30) clinica pediatrica III.
4° Anno:
31) Oncologia;
32) pneumologia;
33) ortopedia e traumatologia;
34) dermatologia;
35) cardiologia II;
36) endocrinologia II;
37) ematologia II;
38) immunologia II;
39) gastroenterologia II;
40) clinica pediatrica IV.
Art. 522. - La frequenza alle lezioni, alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo, libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame.
Alla fine di ciascun anno di corso gli iscritti per essere ammessi agli anni successivi; devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno.
Per le materie a corso pluriennale l'esame è sostenuto alla fine dei corsi medesimi.
Al termine del corso di studi, per il conseguimento del diploma, gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-06-20;593#art-8