Art. 3

In vigore dal 19 ott 1980
Gli articoli 488, 489, 490 e 491, relativi alla scuola di specializzazione in urologia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in urologia Art. 488. - La scuola di specializzazione in urologia ha sede presso l'istituto di clinica urologica e conferisce il diploma di specialista in urologia. La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Art. 489. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall' autorità competente. La durata del corso di studi è di cinque anni e non è suscettibile di abbreviazione. Il numero massimo degli allievi è di dieci per anno di corso e complessivamente di cinquanta iscritti per l'intero corso di studi. L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Art. 490. - Le materie di insegnamento e gli esami sono i seguenti: Insegnamenti Esami 1° Anno: Anatomia sistematica e Anatomia sistematica e topografica dell'apparato topografica dell'apparato urinario e genitale maschile; urinario e genitale maschile; Fisiologia dell'apparato Fisiologia dell'apparato urinario e genitale maschile; urinario e genitale maschile; Batteriologia in urologia; Batteriologia in urologia; Semeiotica funzionale e strumentale dell'apparato uro-genitale I. 2° Anno: Semeiotica funzionale e Semeiotica funzionale e strumentale dell'apparato strumentale dell'apparato urogenitale II; uro genitale; Le nefropatie mediche; Le nefropatie mediche; Anatomia chirurgica del- Anatomia chirurgica del l'apparato urinario e l'apparato urinario e genitale maschile; genitale maschile. Patologia dell'apparato urinario e genitale maschile I; Radiologia dell'apparato urinario e genitale maschile I. 3° Anno: 1) Patologia dell'apparato 1) Patologia dell'apparato urinario e genitale urinario e genitale maschile II; maschile; 2) Radiologia dell'apparato 2) Radiologia dell'apparato urinario e genitale urinario e genitale maschile II; maschile; 3) Le affezioni cutanee e 3) Le affezioni cutanee e veneree nei riguardi veneree nei riguardi dell'urologia; dell'urologia; 4) Andrologia. 4) Andrologia. 4° Anno: 1) Anatomia e istologia 1) Anatomia e istologia patologica dell'apparato patologica dell'apparato urinario e genitale urinario e genitale maschile; maschile; 2) Farmacoterapia delle 2) Farmacoterapia delle affezioni uro-genitali; affezioni uro-genitali; 3) Anestesia e trattamento 3) Anestesia e trattamento pre e post operatorio pre e post operatorio del malato urologico; del malato urologico; 4) Nefrologia chirurgica; 4) Nefrologia chirurgica. 5) Clinica urologica I; 6) Interventi e procedimenti operatori sull'apparato urinario e genitale maschile I; 7) Procedimenti di chirurgia endoscopica I. 5° Anno: 1) Clinica urologica II 1) Clinica urologica; 2) Interventi e procedimenti 2) Interventi e procedimenti operatori sull'apparato operatori sull'apparato urinario e genitale urinario e genitale maschile II; maschile; 3) Patologia e clinica 3) Patologia e clinica urologica infantile; urologica infantile; 4) Urologia ginecologica; 4) Urologia ginecologica. 5) Procedimenti di chirurgia endoscopica II; 6) La chirurgia dell'intestino; 7) La chirurgia vascolare. Art. 491. - La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame. Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno ad eccezione delle discipline svolte in corsi pluriennali il cui esame è sostenuto alla fine dei corsi medesimi. Al termine del corso di studi, per il conseguimento del diploma, gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-06-20;593#art-3

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