Art. 2

In vigore dal 19 ott 1980
Dopo l'art. 484, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, è inserito il seguente nuovo articolo relativo all'istituzione della terza scuola di specializzazione in chirurgia generale. Terza scuola di specializzazione in chirurgia generale (annessa alla quinta clinica chirurgica) Art. 485. - È istituita la terza scuola di specializzazione in chirurgia generale facente capo alla quinta clinica chirurgica generale e terapia chirurgica. Il numero massimo degli iscritti è stabilito in centoventicinque specializzandi (venticinque per anno di corso). Per quanto riguarda la direzione della scuola, la durata del corso, i titoli di ammissione, l'ordinamento degli studi ed ogni altra norma si rimanda all'ordinamento della prima scuola di specializzazione in chirurgia generale (articoli 476-481).
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-06-20;593#art-2

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