Art. 2
In vigore dal 19 ott 1980
Dopo l'art. 484, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, è inserito il seguente nuovo articolo relativo all'istituzione della terza scuola di specializzazione in chirurgia generale.
Terza scuola di specializzazione in chirurgia generale (annessa alla quinta clinica chirurgica)
Art. 485. - È istituita la terza scuola di specializzazione in chirurgia generale facente capo alla quinta clinica chirurgica generale e terapia chirurgica.
Il numero massimo degli iscritti è stabilito in centoventicinque specializzandi (venticinque per anno di corso).
Per quanto riguarda la direzione della scuola, la durata del corso, i titoli di ammissione, l'ordinamento degli studi ed ogni altra norma si rimanda all'ordinamento della prima scuola di specializzazione in chirurgia generale (articoli 476-481).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-06-20;593#art-2