Art. 11

In vigore dal 19 ott 1980
Dopo l'art. 537, e il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, è inserito il seguente nuovo articolo relativo all'istituzione della terza scuola di specializzazione in medicina interna. Terza scuola di specializzazione in medicina interna Art. 538. - La terza scuola di specializzazione in medicina interna ha sede presso l'istituto di terza clinica medica generale e terapia medica. Il numero massimo degli iscritti è stabilito in venti specializzandi (quattro per anno di corso). Per quanto riguarda la direzione della scuola, la durata del corso, i titoli di ammissione, l'ordinamento degli studi ed ogni altra norma si rimanda all'ordinamento della prima e seconda scuola di specializzazione in medicina interna (articoli 533-537).
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-06-20;593#art-11

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Art. 11 Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Roma. | Portale Normativo