Art. 11
11 / 13In vigore dal 19 ott 1980
Dopo l'art. 537, e il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, è inserito il seguente nuovo articolo relativo all'istituzione della terza scuola di specializzazione in medicina interna.
Terza scuola di specializzazione in medicina interna
Art. 538. - La terza scuola di specializzazione in medicina interna ha sede presso l'istituto di terza clinica medica generale e terapia medica.
Il numero massimo degli iscritti è stabilito in venti specializzandi (quattro per anno di corso).
Per quanto riguarda la direzione della scuola, la durata del corso, i titoli di ammissione, l'ordinamento degli studi ed ogni altra norma si rimanda all'ordinamento della prima e seconda scuola di specializzazione in medicina interna (articoli 533-537).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-06-20;593#art-11