Art. 13

In vigore dal 19 ott 1980
Gli articoli 771, 772, 773, 774 e 775, relativi alla prima e seconda scuola di specializzazione in anatomia e istologia patologica, che muta la denominazione in scuola di specializzazione in anatomia patologica (due scuole), sono soppressi e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in anatomia patologica (due scuole) Art. 771. - Sono istituite due scuole di specializzazione in anatomia patologica; la prima scuola ha sede presso l'istituto di anatomia ed istologia patologica, la seconda presso l'istituto di anatomia e istologia patologica II. Le scuole conferiscono il diploma di specialista in anatomia patologica. La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Art. 772. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente. Art. 773. - La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione. Il numero massimo degli allievi è di cinque per anno di corso e complessivamente di venti iscritti per l'intero I corso di studi per ciascuna scuola. L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Art. 774. - Le materie d'insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: 1) anatomia patologica sistematica I; 2) tecnica delle autopsie; 3) diagnostica anatomo-patologica macroscopica I; 4) tecniche istologiche ed istochimiche. 2° Anno: 5) anatomia patologica sistematica II; 6) diagnostica anatomo-patologica macroscopica II; 7) diagnostica istopatologica I; 8) tecniche e diagnostica citologica e citogenetica. 3° Anno: 9) diagnostica istopatologica II; 10) tecniche di microscopia elettronica e biologica ultrastrutturale; 11) immunopatologia. 4° Anno: 12) diagnostica istopatologica III; 13) diagnostica isto-citopatologica ultrastrutturale 14) diagnostica autoptica medico-legale ed elementi di legislazione sanitaria; 15) applicazioni statistiche ed epidemiologiche. Art. 775. - La frequenza alle lezioni, alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame. Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame è sostenuto alla fine dei corsi medesimi. Al termine del corso di studi, per il conseguimento del diploma, gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservano e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 20 giugno 1980 PERTINI SARTI Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1980 Registro n. 88 Istruzione, foglio n. 74
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-06-20;593#art-13

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Art. 13 Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Roma. | Portale Normativo