Capo V

Art. 54

Dimissioni volontarie

In vigore dal 1 mar 1980
Il personale può, in qualunque momento, dimettersi dall'ufficio. Le dimissioni devono essere presentate per iscritto almeno quindici giorni prima della data in cui il dipendente intende lasciare il servizio. Il dipendente deve proseguire nell'adempimento dei doveri di ufficio fino a quando non gli venga comunicata l'accettazione delle dimissioni. L'accettazione delle dimissioni può essere ritardata, per motivi di servizio, comunque non oltre trenta giorni dalla data di presentazione delle dimissioni, e può essere altresì sospesa qualora a carico del dipendente sia stato in precedenza avviato un giudizio disciplinare, anche se, al momento della presentazione delle dimissioni, non sia avvenuta la contestazione degli addebiti. In questo ultimo caso la contestazione degli addebiti deve seguire entro trenta giorni dalla data di presentazione delle dimissioni. In mancanza della contestazione entro tale termine le dimissioni debbono essere accettate.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-12-20;761#art-54

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Art. 54 Stato giuridico del personale delle unita' sanitarie locali. — Dimissioni volontarie | Portale Normativo