Capo IV

Art. 50

Giudizio medico di appello

In vigore dal 1 mar 1980
In caso di contestazione sull'esito degli accertamenti sanitari espletati dall'apposito collegio medico, a livello locale, sia per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e della infermità, sia per il parere circa il grado di menomazione, il dipendente può chiedere il giudizio definitivo dell'ufficio medico legale del Ministero della sanità. A tal fine il predetto ufficio può disporre una visita medica di appello. Agli accertamenti sanitari può assistere un medico di fiducia dell'interessato. Le spese per l'effettuazione della visita di appello sono a carico della parte soccombente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-12-20;761#art-50

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Art. 50 Stato giuridico del personale delle unita' sanitarie locali. — Giudizio medico di appello | Portale Normativo