Capo IV

Art. 49

Equo indennizzo

In vigore dal 1 mar 1980
Per le modalità e procedure per la concessione dell'equo indennizzo si applicano al personale delle unità sanitarie locali le norme vigenti per i dipendenti civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni. Le misure dell'equo indennizzo sono stabilite dall'accordo nazionale unico.
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Art. 49 Stato giuridico del personale delle unita' sanitarie locali. — Equo indennizzo | Portale Normativo