Capo IV
Art. 49
Equo indennizzo
In vigore dal 1 mar 1980
Per le modalità e procedure per la concessione dell'equo indennizzo si applicano al personale delle unità sanitarie locali le norme vigenti per i dipendenti civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni.
Le misure dell'equo indennizzo sono stabilite dall'accordo nazionale unico.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-12-20;761#art-49