Capo IV
Art. 47
Aspettative
In vigore dal 1 mar 1980
Il dipendente può essere collocato in aspettativa, secondo la vigente normativa per gli impiegati civili dello Stato, per servizio militare, per infermità, per l'assolvimento di funzioni-pubbliche, per motivi di famiglia, per motivi di studio, nonché per situazioni previste da particolari disposizioni di legge.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-12-20;761#art-47