Capo IV
Art. 42
Trasferimenti interregionali
In vigore dal 1 mar 1980
La mobilità, sul piano nazionale, del personale delle unità sanitarie locali, escluso quello laureato appartenente alle posizioni funzionali apicali, è disciplinata in sede di accordo nazionale unico con la osservanza dei seguenti criteri generali:
1) il trasferimento da uno ad altro ruolo regionale è consentito solo per posti vacanti che non sia stato possibile coprire per trasferimento interno, per concorso o per comando;
2) il trasferimento può aver luogo solo per l'esercizio presso l'unità sanitaria locale di destinazione, di attività proprie del profilo rivestito presso l'unità sanitaria locale di appartenenza;
3) il trasferimento è condizionato all'assenso dell'interessato.
Allo scopo di favorire la mobilità del personale può essere
prevista, in sede di accordo nazionale unico, l'attribuzione al personale trasferito, in aggiunta al trattamento di trasferimento, della indennità di missione per un periodo non superiore a centoventi giorni dall'inizio del servizio presso la nuova sede.
Il personale trasferito ai sensi del presente articolo non può essere trasferito ad altra sede se non siano trascorsi almeno cinque anni dal primo trasferimento.
Il trattamento economico di trasferimento è disciplinato in conformità a quanto in materia è previsto per gli impiegati civili dello Stato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-12-20;761#art-42