Capo IV
Art. 43
Missioni
In vigore dal 1 mar 1980
Il dipendente, per esigenze di servizio di carattere temporaneo, può essere inviato dalla regione o dalla unità sanitaria locale in missione presso località diverse da quella in cui presta servizio.
Le modalità della missione e la misura del relativo trattamento economico sono disciplinate in conformità a quanto in materia è previsto per gli impiegati civili dello Stato.
Gli oneri sono a carico della unità sanitaria locale nell'interesse della quale è resa la prestazione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-12-20;761#art-43