Capo IV

Art. 39

Trasferimenti nell'ambito dell'unità sanitaria locale

In vigore dal 1 mar 1980
Per motivate esigenze di servizio o a domanda, il comitato di gestione, sentita la commissione del personale, può disporre il trasferimento del personale ad altro presidio, servizio o ufficio anche di diverso comune rientrante nella circoscrizione territoriale dell'unità sanitaria locale. I trasferimenti sono disposti sulla base di criteri oggettivi fissati nell'accordo nazionale unico. I trasferimenti, compresi quelli disciplinati negli articoli successivi, i comandi e le missioni sono disposti esclusivamente nell'ambito delle funzioni della posizione funzionale e della disciplina proprie degli interessati. La disposizione del primo comma non si applica al personale laureato appartenente alle posizioni funzionali apicali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-12-20;761#art-39

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Art. 39 Stato giuridico del personale delle unita' sanitarie locali. — Trasferimenti nell'ambito dell'unità sanitaria locale | Portale Normativo