Capo IV
Art. 34
Lavoro straordinario
In vigore dal 1 mar 1980
Il dipendente, quando particolari esigenze di servizio lo richiedano, è tenuto a prestare servizio anche oltre il normale orario - salvo che ne sia esonerato per giustificati motivi - nei tempi e con le modalità stabiliti, in attuazione dei criteri fissati dal comitato di gestione dell'unità sanitaria locale, dal coordinatore amministrativo e dal coordinatore sanitario d'intesa con i responsabili del presidio, servizio o ufficio di appartenenza, e nei limiti fissati dall'accordo nazionale unico.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-12-20;761#art-34