Art. 34 · Lavoro straordinario
Capo IV

Art. 34

34 / 83

Lavoro straordinario

In vigore dal 1 mar 1980
Il dipendente, quando particolari esigenze di servizio lo richiedano, è tenuto a prestare servizio anche oltre il normale orario - salvo che ne sia esonerato per giustificati motivi - nei tempi e con le modalità stabiliti, in attuazione dei criteri fissati dal comitato di gestione dell'unità sanitaria locale, dal coordinatore amministrativo e dal coordinatore sanitario d'intesa con i responsabili del presidio, servizio o ufficio di appartenenza, e nei limiti fissati dall'accordo nazionale unico.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-12-20;761#art-34