Capo IV
Art. 32
Orari e turni di lavoro
In vigore dal 1 mar 1980
L'articolazione dell'orario di lavoro, fissato in 40 ore settimanali salvo quanto previsto dall'accordo nazionale unico, è stabilita sulla base di criteri dettati dal comitato di gestione in modo da salvaguardare le esigenze di servizio e gli interessi degli utenti. A tal fine, l'orario settimanale può essere distribuito anche in misura variabile nei diversi giorni lavorativi, con un limite massimo giornaliero di norma non superiore a otto ore.
Il servizio ospedaliero è assicurato con la presenza del necessario personale medico e non medico nell'arco dell'intera giornata, attraverso turni di lavoro opportunamente articolati, definiti e programmati, secondo criteri stabiliti dal comitato di gestione.
Particolari turni di lavoro possono essere istituiti dal comitato di gestione per specifiche esigenze di altri servizi, al fine di distribuire organicamente il lavoro nelle ore antimeridiane, pomeridiane e notturne, nonché nei giorni festivi.
Gli orari e turni di lavoro devono essere stabiliti tenendo conto delle necessità di una razionale ed economica utilizzazione e distribuzione del personale in relazione alle esigenze degli utenti e sulla base di criteri generali concordati con le organizzazioni sindacali interessate.
La vigilanza sull'osservanza dell'orario è esercitata attraverso sistemi obiettivi di controllo unici e uguali per tutti i dipendenti dell'unità sanitaria locale.
La determinazione, in concreto, la distribuzione e i procedimenti di rispetto degli orari di lavoro sono fissati dall'accordo nazionale unico.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-12-20;761#art-32