Capo IV
Art. 27
Doveri, incompatibilità e cumulo di impieghi
In vigore dal 1 mar 1980
Salvo quanto previsto dal presente decreto, in materia di doveri, incompatibilità e cumulo di impieghi, ai dipendenti delle unità sanitarie locali si applicano le norme vigenti per i dipendenti civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni.
Il dipendente non può esimersi dall'essere sottoposto a controlli medici periodici a scopo di medicina preventiva ed alle vaccinazioni stabilite dai competenti organi dell'unità sanitaria locale.
I medici con funzioni di diagnosi e cura hanno l'obbligo di prestare l'assistenza ambulatoriale nonché, all'occorrenza, i consulti richiesti da altri reparti o servizi e, esclusi i primari ospedalieri ed equiparati, i turni di guardia e di pronto soccorso.
Analogo obbligo compete ai farmacisti ospedalieri per il servizio di guardia farmaceutica, nonché al restante personale dei servizi di igiene pubblica, di prevenzione e veterinari per esigenze particolari previste dalle leggi regionali.
Il dipendente è tenuto a fissare la propria residenza nell'ambito territoriale dell'unità sanitaria locale presso la quale presta servizio, o nel comune se l'ambito territoriale dell'unità sanitaria locale coincide con quello del comune o di parte di esso. Può essere peraltro autorizzato a risiedere in località diversa, qualora ricorrano giustificati motivi e semprechè sia assicurato il pieno e regolare adempimento dei doveri d'ufficio.
Dell'autorizzazione è data comunicazione scritta all'interessato.
Per le zone a popolazione sparsa può essere prescritto l'obbligo di stabilire la residenza nel particolare ambito territoriale nel quale insiste la struttura o il servizio di appartenenza. Il personale addetto ai servizi di diagnosi e cura e quello dei servizi essenziali nonché il personale di assistenza religiosa devono rendersi reperibili per i casi di particolari esigenze di servizio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-12-20;761#art-27