Capo III

Art. 24

Riconoscimento dei servizi prestati

In vigore dal 1 mar 1980
Per il personale assegnato alle unità sanitarie locali in applicazione delle norme transitorie della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e per il personale proveniente da unità sanitarie locali di altre regioni o da enti equiparati ai sensi degli , primo comma, del presente decreto, le anzianità di servizio nel ruolo e nella posizione funzionale, maturate nell'unità sanitaria locale o ente di provenienza, si considerano a tutti gli effetti come anzianità acquisite presso le unità sanitarie locali. Le modalità e le condizioni per il riconoscimento, agli effetti economici, dei servizi prestati dal personale sono disciplinate nell'accordo nazionale unico.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-12-20;761#art-24

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Art. 24 Stato giuridico del personale delle unita' sanitarie locali. — Riconoscimento dei servizi prestati | Portale Normativo