Capo IV
Art. 40
Trasferimenti ad altra unità sanitaria locale
In vigore dal 1 mar 1980
Il personale, escluso quello laureato appartenente alle posizioni funzionali apicali, può essere trasferito, a domanda e compatibilmente con le esigenze di servizio, a presidio, servizio o ufficio di altra unità sanitaria locale della regione con l'osservanza della seguente procedura.
Le regioni, all'atto dell'indizione dei concorsi pubblici, notificano alle unità sanitarie locali i posti disponibili messi a concorso.
I trasferimenti del personale laureato appartenente alle posizioni funzionali intermedie sono disposti secondo l'ordine di apposite graduatorie degli aspiranti formulate in relazione ai titoli dagli stessi posseduti, da valutarsi, in conformità ai criteri stabiliti a norma del presente decreto per i rispettivi concorsi di assunzione, dalla stessa commissione costituita per i relativi concorsi e prima dell'inizio degli stessi. I trasferimenti del restante personale sono disposti secondo l'ordine di anzianità nella posizione funzionale di appartenenza.
Il personale non può chiedere un nuovo trasferimento prima che siano trascorsi due anni da quello precedente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-12-20;761#art-40