Capo IV

Art. 44

Comando per esigenze di servizio

In vigore dal 1 mar 1980
Il personale può essere comandato a prestare servizio presso altra unità sanitaria locale. Il comando è ·disposto, per tempo determinato e in via eccezionale, per riconosciute esigenze di servizio, con provvedimento regionale, d'intesa con le unità sanitarie locali interessate, sentito il dipendente. Alla spesa per il personale comandato provvede direttamente ed a proprio carico l'unità sanitaria locale presso cui detto personale va a prestare servizio. Il posto lasciato disponibile dal dipendente comandato non può essere coperto per concorso, trasferimento o altro comando. I posti vacanti, temporaneamente ricoperti da personale comandato, sono in ogni caso considerati disponibili ai fini della determinazione dei posti da mettere a concorso ed ai fini dei trasferimenti. Il personale può essere comandato presso la regione per particolari esigenze dei servizi sanitari regionali. Il comando è disposto, per tempo determinato, con provvedimento regionale, sentito il dipendente e l'unità sanitaria locale interessata. Gli oneri relativi sono a carico della regione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-12-20;761#art-44

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Art. 44 Stato giuridico del personale delle unita' sanitarie locali. — Comando per esigenze di servizio | Portale Normativo