Capo V

Art. 53

Collocamento a riposo

In vigore dal 19 mar 1992
Il collocamento a riposo è obbligatorio ed è eseguito di ufficio, indipendentemente da ogni altra causa: al compimento del 65° anno di età per il personale sanitario e tecnico laureato, amministrativo, di assistenza religiosa e professionale; al compimento del 60° anno di età per il restante personale. Restano ferme, per il personale trasferito ai ruoli regionali ai sensi della legge 28 dicembre 1978, n. 833, le vigenti norme di legge o regolamentari che fissano un diverso limite di età.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale, con sentenza 21 febbraio - 9 marzo 1992, n. 90 (in G.U. la s.s. 18/03/1992, n. 12) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 53, primo comma, del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unita' sanitarie locali), nella parte in cui non consente al personale ivi contemplato che al raggiungimento del limite di eta' per il collocamento a riposo non abbia compiuto il numero degli anni richiesti per ottenere il minimo della pensione, di rimanere, su richiesta, in servizio fino al conseguimento di tale anzianita' minima e, comunque, non oltre il settantesimo anno di eta'."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-12-20;761#art-53

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 53 Stato giuridico del personale delle unita' sanitarie locali. — Collocamento a riposo | Portale Normativo