Capo V

Art. 59

Riammissione in servizio

In vigore dal 1 mar 1980
Il dipendente cessato dall'impiego per dimissioni, per dispensa dal servizio per motivi di salute o decadenza conseguente a mancata assunzione o riassunzione in servizio nel termine prefissatogli, può essere riammesso in servizio con motivato provvedimento della regione. La riammissione deve essere chiesta entro un anno dalla cessazione dall'impiego ed è subordinata al possesso dei requisiti generali per l'assunzione, escluso quello della età, e alla vacanza del posto. Al dipendente riammesso in servizio si applicano le, disposizioni di cui all'art. 132 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Il periodo di servizio prestato prima della riammissione è valutato agli effetti del trattamento di quiescenza e di previdenza, subordinatamente alla restituzione delle indennità percepite a seguito della risoluzione del precedente rapporto, maggiorate degli interessi legali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-12-20;761#art-59

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Art. 59 Stato giuridico del personale delle unita' sanitarie locali. — Riammissione in servizio | Portale Normativo