Capo VI
Art. 62
Diritti sindacali
In vigore dal 1 mar 1980
Ai dipendenti delle unità sanitarie locali si applicano, per quanto attiene alla disciplina dei diritti di libertà di opinione e di libertà e attività sindacali, le disposizioni previste dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, e dalle eventuali successive modifiche, con le integrazioni e le norme di attuazione stabilite nell'accordo nazionale unico.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-12-20;761#art-62