Capo VI

Art. 61

Commissione di disciplina

In vigore dal 1 mar 1980
È istituita in ogni unità sanitaria locale una commissione di disciplina per lo svolgimento dei compiti di cui all' composta da dipendenti dell'unità sanitaria locale per metà nominati dalla stessa e per metà designati dalle organizzazioni sindacali interessate. Per ciascun membro titolare è nominato un supplente con le stesse modalità previste per i rispettivi titolari. In caso di assenza o legittimo impedimento del presidente della commissione, ne fa le veci il membro da lui designato il quale è, a sua volta, sostituito dal supplente. Per la validità delle riunioni della commissione è necessaria la maggioranza qualificata di due terzi. In materia di astensioni e ricusazioni dei componenti della commissione di disciplina si applicano le disposizioni vigenti per gli impiegati civili dello Stato. Nei procedimenti disciplinari a carico di dipendenti per i quali è richiesta l'iscrizione agli albi professionali, la commissione è integrata da un membro, con voto consultivo, designato dal competente ordine o collegio professionale. Con la legge regionale sono disciplinati il numero dei componenti della commissione, le modalità di funzionamento e le funzioni di segreteria, nonché le modalità per la nomina e per la designazione dei componenti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-12-20;761#art-61

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Art. 61 Stato giuridico del personale delle unita' sanitarie locali. — Commissione di disciplina | Portale Normativo