Capo V
Art. 56
Dispensa dal servizio
In vigore dal 1 mar 1980
La dispensa dal servizio del personale è adottata:
1) quando sia stata accertata l'inabilità permanente del dipendente a prestare servizio e nel caso in cui, scaduto il periodo massimo previsto per l'aspettativa per infermità, il dipendente stesso risulti non idoneo per infermità a riprendere servizio;
2) quando sia stato constatato il persistente insufficiente rendimento o sia stata provata la sopravvenuta incapacità professionale del dipendente.
La proposta di dispensa dal servizio per inabilità è notificata al dipendente, cui è data facoltà di chiedere che il giudizio definitivo sulle sue condizioni di salute sia demandato ad apposito collegio medico. La dispensa per inabilità ha effetto, nella ipotesi di scadenza del periodo massimo previsto per l'aspettativa per infermità, dal giorno successivo a detta scadenza e in tutte le altre ipotesi dalla data del relativo provvedimento.
Quando l'attività del dipendente è giudicata scadente ed insufficiente in modo grave e continuativo viene proposta la sua dispensa dal servizio per incapacità professionale.
La proposta di dispensa viene presentata al comitato di gestione: dal presidente del comitato di gestione per il coordinatore amministrativo ed il coordinatore sanitario; dal coordinatore sanitario o dal coordinatore amministrativo, secondo le rispettive competenze, per il personale restante, su relazione scritta e circostanziata del diretto superiore del dipendente.
La proposta di dispensa, motivata specificatamente, deve essere notificata dall'unità sanitaria locale all'interessato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Il dipendente proposto per la dispensa ha diritto di prendere visione degli atti che sono alla base della proposta e di presentare, ove creda, le sue controdeduzioni scritte entro trenta giorni dalla notifica.
Qualora l'unità sanitaria locale non ritenga valide le controdeduzioni presentate o quando l'interessato non presenti entro il termine stabilito alcuna controdeduzione, la questione viene rimessa per il giudizio ad una speciale commissione tecnica, composta da cinque membri, di cui uno scelto dall'interessato, uno scelto dall'unità sanitaria locale, due designati dall'ordine professionale di categoria per il personale sanitario professionale e tecnico laureato, e dalle organizzazioni sindacali più rappresentative per il restante personale, ed uno con funzione di presidente nominato dalla regione.
I membri della commissione devono essere di profilo professionale e posizione funzionale almeno pari a quelli del dipendente del quale è proposta la dispensa.
Qualora l'interessato non provveda alla nomina del proprio rappresentante, l'ordine professionale di categoria e le organizzazioni sindacali designano tre, anziché due membri.
La commissione, nella prima riunione, può proporre la sospensione cautelare quando ricorrano motivi urgenti.
La commissione deve avere ampia possibilità di indagine e di acquisizione agli atti di tutti gli elementi di cui ritenga opportuno venire in possesso.
La decisione definitiva sulla dispensa spetta al comitato di gestione. Essa è soggetta ai gravami previsti dalla legge e non pregiudica il diritto all'indennità di liquidazione ed al trattamento di quiescenza e previdenza spettante secondo le disposizioni vigenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-12-20;761#art-56