Capo V

Art. 57

Destituzione di diritto

In vigore dal 20 ott 1988
Il dipendente incorre nella destituzione, escluso il procedimento disciplinare: a) per condanna, passata in giudicato, per delitti contro la personalità dello Stato, esclusi quelli previsti nel capo IV del titolo I del libro II del codice penale; ovvero per delitti di peculato, malversazione, concussione, corruzione, per delitti contro la fede pubblica, esclusi quelli di cui agli articoli 457, 495 e 498 del codice penale; per delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume previsti dagli articoli 519, 520, 521 e 537 del codice penale e dall' della legge 20 febbraio 1958, n. 75; per i delitti di rapina, estorsione, millantato credito, furto, truffa ed appropriazione indebita; b) per condanna, passata in giudicato, che importi la interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'applicazione di una misura di sicurezza detentiva o della libertà vigilata.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 14 ottobre 1988, n. 971 (in G.U. la s.s. 19/10/1988, n. 42) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 57 lett. a) del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unita' sanitarie locali).

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-12-20;761#art-57

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Art. 57 Stato giuridico del personale delle unita' sanitarie locali. — Destituzione di diritto | Portale Normativo