Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno

Art. 91

Aumento del capitale di fondazione del Banco di Napoli e del fondo di dotazione del Banco di Sicilia

In vigore dal 13 giu 1978
I fondi assegnati alle Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, ai sensi degli del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, dell' del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419 e degli della legge 9 maggio 1950, n. 261, sono, in deroga a quanto stabilito dall' della legge 29 luglio 1957, n. 634, conferiti ai predetti Banco di Napoli e Banco di Sicilia. Il Banco di Napoli e il Banco di Sicilia destinano le somme conferite ai sensi del precedente comma, in tutto o in parte, ad aumento dei rispettivi capitali di fondazione e fondo di dotazione, secondo quanto disposto con i decreti del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, con i quali sono approvate le modifiche da apportarsi agli statuti dei Banchi predetti. Le eventuali somme residue sono iscritte, in appositi fondi di riserva speciale a copertura dei rischi inerenti alle operazioni di credito effettuate ai sensi delle leggi indicate al primo comma del presente articolo. , L. n. 167/1960 Idem,
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