Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno

Art. 86

Assegnazione agli Istituti di credito meridionali di somme conferite ai fondi di rotazione di cui alla legge 12 febbraio 1955 n. 38 e successive integrazioni

In vigore dal 13 giu 1978
Le somme conferite, ai sensi delle leggi 15 febbraio 1957, n. 48, 8 febbraio 1958, n. 102 e 29 giugno 1960, n. 657, ai fondi di rotazione costituiti presso l'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (ISVEIMER), Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (IRFIS) e il Credito industriale Sardo (CIS), in base alla legge 12 febbraio 1955, n. 38, sono assegnate all'ISVEIMER, IRFIS e CIS per la concessione di finanziamenti alle medie e piccole industrie previsti dalla legislazione sul Mezzogiorno e dai loro statuti. Per effetto di tale assegnazione gli istituti assumono l'onere dell'integrale servizio, per capitale ed interessi, delle quote di prestiti di cui all' delle leggi citate al precedente comma, secondo le modalità, i termini e i piani di ammortamento dei prestiti stessi comunicati, a tal fine, dal Ministero del Tesoro. Per consentire l'applicazione dei tassi di interesse agevolato, determinati ai sensi dell' primo comma, sui finanziamenti effettuati con le somme di cui al primo comma del presente articolo, la Cassa per il Mezzogiorno può provvedere ai sensi dello , terzo comma. Per effetto delle assegnazioni di cui al primo comma, gli Istituti assumono tutti i rischi ed oneri dei finanziamenti concessi a valere sulle somme predette con esclusione di ogni onere a carico dello Stato. , c. 1°, L. n. 970/1969 Idem, c. 2° Idem, c. 3° e , c. 4°, D.P.R. n. 902/1976 , L. n. 970/1969
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