Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno

Art. 83

Norme concernenti la locazione finanziaria di attività industriali

In vigore dal 13 giu 1978
La società per azioni per l'esercizio della locazione finanziaria di impianti industriali, costituita dalla Società finanziaria meridionale di cui all'articolo seguente, realizza gli interventi di sua competenza secondo le norme del presente articolo e sulla base dei criteri e modalità fissati dal CIPI. Per operazioni di locazione finanziaria si intendono le operazioni di locazione di beni mobili ed immobili, acquistati o fatti costruire dal locatore, su scelta e indicazione del conduttore, che ne assume tutti i rischi, e con facoltà per quest'ultimo di divenire proprietario dei beni locati al termine della locazione, dietro versamento di un prezzo prestabilito. La Cassa per il Mezzogiorno, per le operazioni realizzate dalla società di cui al primo comma, è autorizzata a concedere in unica soluzione al momento della registrazione del contratto di locazione finanziaria stipulato tra la società locatrice ed il conduttore, un contributo in conto canoni di valore equivalente alla somma dei contributi in conto capitale di cui all' e dei contributi sugli interessi di cui le operazioni godrebbero se realizzate con un mutuo agevolato, ai sensi dell'. Il relativo onere grava per la parte corrispondente al contributo in conto capitale sullo stanziamento di cui all' e per la parte corrispondente al contributo in conto interessi sulle disponibilità del Fondo Nazionale per il credito agevolato destinate ai territori di cui all', previste dall'. L'importo equivalente ai contributi sugli interessi di cui al comma precedente è determinato ad un tasso di attualizzazione fissato con decreto del Ministro per il tesoro, tenendo conto del valore residuale del bene stabilito in contratto. La Società locatrice di cui al primo comma dovrà ridurre i canoni a carico del conduttore in misura equivalente alla somma da essa ricevuta ai sensi del terzo comma. Alla scadenza del contratto, gli impianti oggetto della locazione finanziaria di cui ali primo comma possono essere acquistati dal conduttore per un importo pari all'uno per cento del loro valore di acquisto. Ove gli impianti fossero stati costruiti su aree di proprietà della Società finanziaria meridionale, l'acquisto, per l'importo predetto, si estende alle aree medesime. In caso di insolvenza del conduttore, il contratto di locazione finanziaria è sciolto e la società locatrice di cui al primo comma è autorizzata a locare gli impianti ad un diverso conduttore, purchè essi rimangano nell'ambito di territori meridionali. Il nuovo conduttore fruisce delle medesime agevolazioni ed è tenuto al versamento dei residui canoni gravanti sul precedente, salvi gli interessi passivi venuti a maturazione per l'insolvenza di questi, che sono a suo carico. Ai contratti di locazione finanziaria stipulati si applicano, ai fini dell'opponibilità ai terzi e della registrazione, le disposizioni vigenti in materia di iscrizione in pubblici registri e d'imposta di registro. Il contratto di locazione finanziaria è soggetto alla imposta fissa di registro di L. 5.000. Alle operazioni di locazione finanziaria di macchinari diverse da quelle realizzate dalla società di cui al primo comma e poste in essere da altre società esercenti la locazione finanziaria, potranno essere estese le agevolazioni previste dal presente articolo. A tal fine la Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a stipulare con dette società apposite convenzioni. I tre istituti speciali meridionali per il credito a medio termine, ISVEIMER, IRFIS e CIS nonché gli istituti regionali per il credito a medio termine, previsti dalla legge 22 giugno 1950, n. 445, sono autorizzati, anche in deroga alle vigenti disposizioni legislative e statuarie, a partecipare alla costituzione della società per azioni per l'esercizio della locazione finanziaria di impianti industriali di cui al primo comma e a sottoscrivere i relativi aumenti di capitale. , c. 1°, L. n. 183/1976 Idem, c. 2° Idem, c. 3° Norma di coordinamento , c. 4°, L. n. 183/1976 Idem, c. 5° Idem, c. 6° Idem, c. 7° Idem, c. 8° Idem, c. 9° Idem, c. 10° , u.c., L. n. 675/1977
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-03-06;218#art-tus-83

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