Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno
Art. 81
Coordinamento tra le agevolazioni previste dalle altre leggi statali e regionali
In vigore dal 13 giu 1978
Le agevolazioni creditizie previste dall' non sono cumulabili con quelle previste da altre leggi statali.
Le agevolazioni creditizie previste da leggi regionali possono concorrere con quelle previste dall' a condizione che non vengano superati i limiti massimi ivi indicati.
Per i territori di cui all', le agevolazioni creditizie previste dall' possono cumularsi con le agevolazioni di cui all' semprechè non venga superato il limite di cui al quinto e sesto comma dell'.
Le norme previste in materia di finanziamenti agevolati dalle disposizioni della presente rubrica si estendono anche agli incentivi agli investimenti industriali, previsti dalle leggi vigenti in materia, ivi comprese quelle riguardanti il Mediocredito centrale, per le quali si applicano le riserve di fondi previste nella misura del 65 per cento a favore del Mezzogiorno; le dette leggi sono modificate dalle norme della presente rubrica.
, c. 1°, D.P.R. n. 902/1976
Idem, c. 2°
Idem, c. 3°
Idem, c. 4°
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-03-06;218#art-tus-81