Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno

Art. 89

Modalità per la concessione dei mutui

In vigore dal 13 giu 1978
I fondi di cui agli sono destinati alla concessione di mutui a favore di iniziative industriali ubicate nei territori di cui all', sulla base dei criteri, delle procedure e delle modalità previste, per tali iniziative, dal D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902. Il tasso di interesse da praticare per i mutui di cui al comma precedente è fissato ai sensi dell', primo comma. Limitatamente ai finanziamenti agevolati concessi ai sensi della legge 1 febbraio 1965, n. 60, una quota di tale tasso nella misura dell'1,50% in ragione di anno e trattenuta dagli Istituti di credito come corrispettivo delle spese di amministrazione e di gestione nonché del rischio, che resta a totale carico degli Istituti medesimi. La rimanente quota è attribuita alla Cassa per il Mezzogiorno per essere utilizzata per le finalità di cui all', limitatamente alle obbligazioni emesse dall'ISVEIMER, dall'IRFIS e dal CIS. Ai fondi di rotazione di cui all'articolo precedente si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative ai fondi di rotazione costituiti presso gli Istituti di credito meridionali in base alla legge 12 febbraio 1955, n. 38 e successive integrazioni. , c. 4°, D.P.R. n. 902/1976 , c. 3°, L. n. 60/1965; , c. 4°, D.P.R. n. 902/1976 , c. 4°, L. n. 60/1965 Idem, c. 5° , u.c., L. n. 60/1965
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-03-06;218#art-tus-89

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 89 Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno. — Modalità per la concessione dei mutui | Portale Normativo