Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno
Art. 94
Contributo in conto interessi alle Sezioni di credito industriale dei Banchi meridionali
In vigore dal 13 giu 1978
Per la concessione dei finanziamenti previsti dalle lettere a), b) e c) di cui all', primo comma, e per quelli di cui all', le sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia possono essere autorizzate, ai sensi e con le modalità di cui all' della legge 24 dicembre 1948, n. 1482, all'emissione di obbligazioni.
Nei casi previsti dal comma precedente i finanziamenti di cui alla lettera c) non devono superare in nessun caso l'importo di L. 50 milioni per ogni singola operazione.
Per le operazioni di cui alle lettere a) e b) effettuate con i fondi indicati nel primo comma del presente articolo, le sezioni sono ammesse ad operare con l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito Centrale) e, allo scopo di praticare il tasso di interesse agevolato sulle operazioni medesime, possono beneficiare del contributo in conto interessi previsto dall'.
, c. 1°, L. n. 649/1961; , c. 2°, L. n. 717/1965;
, c. 2°, L. n. 38/1967
, c. 2°, L. n. 649/1961
, c. 3°, L. n. 649/1961; , c. 1°, L. n. 38/1967;
, c. 2°, L. n. 717/1965; , L. n. 265/1962
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-03-06;218#art-tus-94