Art. 94 · Contributo in conto interessi alle Sezioni di credito industriale dei Banchi meridionali
Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno

Art. 94

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Contributo in conto interessi alle Sezioni di credito industriale dei Banchi meridionali

In vigore dal 13 giu 1978
Per la concessione dei finanziamenti previsti dalle lettere a), b) e c) di cui all', primo comma, e per quelli di cui all', le sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia possono essere autorizzate, ai sensi e con le modalità di cui all' della legge 24 dicembre 1948, n. 1482, all'emissione di obbligazioni. Nei casi previsti dal comma precedente i finanziamenti di cui alla lettera c) non devono superare in nessun caso l'importo di L. 50 milioni per ogni singola operazione. Per le operazioni di cui alle lettere a) e b) effettuate con i fondi indicati nel primo comma del presente articolo, le sezioni sono ammesse ad operare con l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito Centrale) e, allo scopo di praticare il tasso di interesse agevolato sulle operazioni medesime, possono beneficiare del contributo in conto interessi previsto dall'. , c. 1°, L. n. 649/1961; , c. 2°, L. n. 717/1965; , c. 2°, L. n. 38/1967 , c. 2°, L. n. 649/1961 , c. 3°, L. n. 649/1961; , c. 1°, L. n. 38/1967; , c. 2°, L. n. 717/1965; , L. n. 265/1962
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-03-06;218#art-tus-94