Convenzione per concessione di servizi telegrafici e radiotelegrafici per la stampa

Art. 7

Servizio nazionale ed internazionale di radiodiffusione telegrafica di bollettini e notiziari di stampa e di informazione

In vigore dal 27 nov 1977
Il servizio nazionale ed internazionale di radiodiffusione telegrafica di bollettini e notiziari di stampa e di informazione è svolto per conto di giornali quotidiani e agenzie di stampa e di informazione debitamente riconosciute. I bollettini ed i notiziari da radiodiffondere sono accettati dalla società presso i propri uffici ovvero pervengono ad essa dagli utenti collegati alla rete sociale. La società è altresì autorizzata a ricevere i bollettini e i notiziari diffusi da stazioni radiotelegrafiche estere e fornirne copia a giornali, ad agenzie di stampa, ad enti e privati nonché a ridiffondere tali bollettini e notiziari. Le trasmissioni e le ricezioni radiotelegrafiche di cui sopra sono effettuate dai centri radio dell'amministrazione o, a norma delle rispettive convenzioni, da quelli delle concessionarie di pubblici servizi di telecomunicazioni, anche a mezzo di impianti di proprietà della società.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-10-03;818#art-cpc-7

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Art. 7 Approvazione ed esecuzione della convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Radiostampa S.p.a., per la concessione ad uso pubblico di servizi telegrafici e radiotelegrafici per la stampa. — Servizio nazionale ed internazionale di radiodiffusione telegrafica di bollettini e notiziari di stampa e di informazione | Portale Normativo