Convenzione per concessione di servizi telegrafici e radiotelegrafici per la stampa
Art. 7
7 / 34Servizio nazionale ed internazionale di radiodiffusione telegrafica di bollettini e notiziari di stampa e di informazione
In vigore dal 27 nov 1977
Il servizio nazionale ed internazionale di radiodiffusione telegrafica di bollettini e notiziari di stampa e di informazione è svolto per conto di giornali quotidiani e agenzie di stampa e di informazione debitamente riconosciute.
I bollettini ed i notiziari da radiodiffondere sono accettati dalla società presso i propri uffici ovvero pervengono ad essa dagli utenti collegati alla rete sociale.
La società è altresì autorizzata a ricevere i bollettini e i notiziari diffusi da stazioni radiotelegrafiche estere e fornirne copia a giornali, ad agenzie di stampa, ad enti e privati nonché a ridiffondere tali bollettini e notiziari.
Le trasmissioni e le ricezioni radiotelegrafiche di cui sopra sono effettuate dai centri radio dell'amministrazione o, a norma delle rispettive convenzioni, da quelli delle concessionarie di pubblici servizi di telecomunicazioni, anche a mezzo di impianti di proprietà della società.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-10-03;818#art-cpc-7