Convenzione per concessione di servizi telegrafici e radiotelegrafici per la stampa
Art. 2
Sede, capitale, amministratori e sindaci personale e statuto della società
In vigore dal 27 nov 1977
a) La sede legale della società è stabilita in Roma e può essere trasferita altrove con la preventiva autorizzazione della amministrazione.
b) Il capitale della società, che alla data di entrata in vigore della presente convenzione è di lire 90 milioni, deve essere sempre adeguato alla entità ed al valore, degli impianti da gestire, nonché agli sviluppi dei medesimi.
Tutte le azioni aventi diritto al voto, di cui al primo comma dell'art. 2351 del codice civile, devono avere uguale valore nominale ed essere, in maggioranza, di proprietà diretta o indiretta dell'IRI. L'Amministrazione può, in ogni tempo, richiedere la verifica dell'osservanza di questa clausola.
c) Il presidente, il vice presidente e l'amministratore delegato della società devono avere la cittadinanza italiana. Almeno i due terzi degli amministratori devono essere cittadini italiani.
Del consiglio di amministrazione fanno parte come consiglieri, con tutte le facoltà inerenti alla carica, ma senza obbligo della cauzione stabilita dallo statuto sociale, due rappresentanti del Governo italiano da designare uno dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'altro dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
Il presidente del collegio sindacale è nominato dal Ministero del tesoro. La maggioranza dei sindaci deve avere la cittadinanza italiana.
Agli effetti del controllo sulla osservanza di quanto disposto nel presente punto c) la società è tenuta a dare comunicazione all'amministrazione dell'avvenuta nomina degli amministratori e dei sindaci, entro quindici giorni dalla relativa deliberazione.
d) I dirigenti ed il personale della società devono avere la cittadinanza italiana, ferma restando l'osservanza delle norme stabilite dal trattato di Roma. In via eccezionale la società può ottenere dall'amministrazione l'autorizzazione ad impiegare temporaneamente personale straniero per particolari servizi.
e) La società è tenuta ad adeguare il proprio statuto alle disposizioni della presente convenzione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della convenzione stessa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-10-03;818#art-cpc-2