Convenzione per concessione di servizi telegrafici e radiotelegrafici per la stampa

Art. 4

Servizio nazionale ed internazionale dei telegrammi di stampa

In vigore dal 27 nov 1977
Il servizio nazionale ed internazionale dei telegrammi di stampa viene espletato come segue: a) Accettazione. L'accettazione dei telegrammi può avvenire: presso gli uffici gestiti dalla società; presso gli uffici dell'amministrazione abilitati all'accettazione dei telegrammi; presso ogni ufficio non dell'amministrazione, ma da questa abilitato all'accettazione dei telegrammi. Si considerano accettati presso gli uffici della società anche i telegrammi che ad essi pervengono a mezzo telex sulla rete nazionale e tramite collegamenti diretti tra i predetti uffici e le sedi degli utenti. I telegrammi non accettati direttamente presso gli uffici della società possono essere trasmessi a cura dell'ufficio accettante agli uffici sociali; b) Trasmissione. La società trasmette e riceve i telegrammi nazionali ed internazionali rispettivamente sulla propria rete nazionale e sui circuiti ed impianti messi a disposizione, ognuno per la parte di propria competenza, dall'amministrazione e dall'Italcable; c) Recapito. Il recapito dei telegrammi può essere effettuato: dalla società: direttamente presso i propri uffici; a mezzo della propria rete di collegamenti con le sedi dei destinatari; a mezzo telex; a mezzo della rete telefonica; dall'amministrazione: in questo caso i telegrammi da recapitare devono essere trasmessi all'amministrazione da parte degli uffici sociali. Le modalità operative dell'accettazione, della trasmissione e del recapito sono stabilite dall'amministrazione d'intesa con la società e con l'Italcable.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-10-03;818#art-cpc-4

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