Convenzione per concessione di servizi telegrafici e radiotelegrafici per la stampa
Art. 4
4 / 34Servizio nazionale ed internazionale dei telegrammi di stampa
In vigore dal 27 nov 1977
Il servizio nazionale ed internazionale dei telegrammi di stampa viene espletato come segue:
a) Accettazione.
L'accettazione dei telegrammi può avvenire:
presso gli uffici gestiti dalla società;
presso gli uffici dell'amministrazione abilitati all'accettazione dei telegrammi;
presso ogni ufficio non dell'amministrazione, ma da questa abilitato all'accettazione dei telegrammi.
Si considerano accettati presso gli uffici della società anche i telegrammi che ad essi pervengono a mezzo telex sulla rete nazionale e tramite collegamenti diretti tra i predetti uffici e le sedi degli utenti.
I telegrammi non accettati direttamente presso gli uffici della società possono essere trasmessi a cura dell'ufficio accettante agli uffici sociali;
b) Trasmissione.
La società trasmette e riceve i telegrammi nazionali ed internazionali rispettivamente sulla propria rete nazionale e sui circuiti ed impianti messi a disposizione, ognuno per la parte di propria competenza, dall'amministrazione e dall'Italcable;
c) Recapito.
Il recapito dei telegrammi può essere effettuato:
dalla società:
direttamente presso i propri uffici;
a mezzo della propria rete di collegamenti con le sedi dei destinatari;
a mezzo telex;
a mezzo della rete telefonica;
dall'amministrazione: in questo caso i telegrammi da recapitare devono essere trasmessi all'amministrazione da parte degli uffici sociali.
Le modalità operative dell'accettazione, della trasmissione e del recapito sono stabilite dall'amministrazione d'intesa con la società e con l'Italcable.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-10-03;818#art-cpc-4