Convenzione per concessione di servizi telegrafici e radiotelegrafici per la stampa

Art. 9

Servizio nazionale ed internazionale di radiodiffusione fototelegrafica per la stampa

In vigore dal 27 nov 1977
Il servizio nazionale ed internazionale di radiodiffusione fototelegrafica è svolto per conto di giornali quotidiani e agenzie di stampa e di informazione debitamente riconosciute. Le fotografie da trasmettere in diffusione radiotelegrafica possono essere accettate dalla società presso i propri uffici ovvero pervenire ad essa dagli utenti collegati alla rete sociale fototelegrafica o da posti fototelegrafici dell'amministrazione. La società può ricevere le trasmissioni radiofototelegrafiche diffuse da emittenti estere e fornire copia delle radiofoto agli utenti di cui all'. La società può altresì radiodiffondere le radiofoto ricevute. Le trasmissioni e le ricezioni radiofototelegrafiche di cui sopra sono effettuate dai centri radio dell'amministrazione o, a norma delle rispettive convenzioni, da quelli delle altre concessionarie di pubblici servizi di telecomunicazioni, anche a mezzo di impianti di proprietà della società.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-10-03;818#art-cpc-9

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Art. 9 Approvazione ed esecuzione della convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Radiostampa S.p.a., per la concessione ad uso pubblico di servizi telegrafici e radiotelegrafici per la stampa. — Servizio nazionale ed internazionale di radiodiffusione fototelegrafica per la stampa | Portale Normativo