Convenzione per concessione di servizi telegrafici e radiotelegrafici per la stampa
Art. 14
Piani pluriennali di massima e piani tecnici esecutivi
In vigore dal 27 nov 1977
La società, entro il mese di novembre di ciascun anno, ha l'obbligo di presentare all'amministrazione, opportunamente documentato, il piano generale di massima delle opere e degli investimenti programmati per il quinquennio successivo al fine di adeguare, completare e potenziare gli impianti ed i servizi, compresi quelli ausiliari ed accessori di cui all' punto 7).
Le indicazioni del piano debbono essere elaborate in forma particolareggiata per il primo anno di validità del medesimo e sotto forma di previsione generica per gli anni rimanenti, tenendo conto delle esigenze connesse allo sviluppo dell'utenza e del traffico nell'intero periodo considerato nel piano.
Ogni anno si provvede all'aggiornamento del piano, modificando ed integrando, ove occorra, le previsioni del precedente.
Entro centoventi giorni dalla data di ricevimento del piano, l'amministrazione deve comunicare alla società le osservazioni in ordine alla rispondenza dello stesso alle finalità indicate nel presente articolo. Il termine suddetto può essere prorogato al massimo di giorni trenta, nel caso che l'amministrazione abbia richiesto, entro sessanta giorni dalla data di presentazione del piano, altri elementi.
I lavori necessari per dare esecuzione ai piani di massima sono, di volta in volta, autorizzati dall'amministrazione secondo piani esecutivi che la società è tenuta a presentare con un congruo anticipo sulla prevista data di realizzazione delle opere programmate.
L'amministrazione, entro centoventi giorni dal ricevimento dei piani tecnici esecutivi, comunica le determinazioni in ordine all'approvazione dei piani stessi; detto termine può essere prorogato di giorni trenta, qualora l'amministrazione richieda integrazioni o modifiche che rendano necessario un supplemento di istruttoria.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-10-03;818#art-cpc-14