Convenzione per concessione di servizi telegrafici e radiotelegrafici per la stampa

Art. 11

Carte di credito per la stampa

In vigore dal 27 nov 1977
La società è autorizzata ad emettere carte di credito nazionali per l'utilizzazione dei servizi gestiti dalla società stessa con pagamento differito. Le carte di credito della società sono accettate: presso tutti gli uffici e i posti pubblici sociali; presso gli uffici dell'amministrazione e i posti pubblici abilitati. La società è garante verso l'amministrazione della corresponsione delle somme dovute all'amministrazione stessa per i servizi svolti con pagamento differito a mezzo delle carte di credito in questione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-10-03;818#art-cpc-11

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Art. 11 Approvazione ed esecuzione della convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Radiostampa S.p.a., per la concessione ad uso pubblico di servizi telegrafici e radiotelegrafici per la stampa. — Carte di credito per la stampa | Portale Normativo