Convenzione per concessione di servizi telegrafici e radiotelegrafici per la stampa
Art. 16
Segreto delle comunicazioni
In vigore dal 27 nov 1977
La società ha l'obbligo di prendere tutte le misure idonee a mantenere il segreto delle comunicazioni.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-10-03;818#art-cpc-16