Convenzione per concessione di servizi telegrafici e radiotelegrafici per la stampa

Art. 16

Segreto delle comunicazioni

In vigore dal 27 nov 1977
La società ha l'obbligo di prendere tutte le misure idonee a mantenere il segreto delle comunicazioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-10-03;818#art-cpc-16

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Art. 16 Approvazione ed esecuzione della convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Radiostampa S.p.a., per la concessione ad uso pubblico di servizi telegrafici e radiotelegrafici per la stampa. — Segreto delle comunicazioni | Portale Normativo